Adeguati Assetti Organizzativi Amministrativi e Contabili

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Una norma esplosiva che di fatto, mina la serenità gestionale di imprenditori, amministratori, top manager, oltre ad organi di controllo e soci.

La norma: il problema ed il rischio

Il D.lgs. n.14 del 2019, recentemente modificato, fissa i canoni dei cosidetti “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili alla luce del riformato art. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” ovvero ampliando e stigmatizzando i cambiamenti introdotti dalla normativa italiana sulla gestione della crisi d’impresa, soprattutto in tema di prevenzione dell’insolvenza.

Un utile Vademecum

Scopo della norma

Lo scopo della norma è quello di adeguare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili (OAC) per prevenire le crisi aziendali, argomenti spesso sottovalutati, per una condotta a volte superficiale rispetto a quanto stabilito dalla riforma legislativa del Codice della crisi e dell’insolvenza, in vigore già da tempo, con implicazioni di rilievo in materia di responsabilità dirette o inerziali.

Obblighi per gli imprenditori

Gli imprenditori o il management, devono adottare “assetti” ovvero strumenti, definiti “adeguati” in termini:

  1. organizzativi, come ad esempio organigrammi chiari e deleghe formalizzate, applicate a tutte le funzioni che hanno incidenza in materia di amministrazione, finanza e controllo;
  2. amministrativi, con processi chiari secondo schemi razionali e preordinati, non improntati al momento, ma regolarmente pianificati e quindi facenti parte del sistema;
  3. contabili non solo mediante rilevazioni secondo quelle che sono le statuizioni previste, ma rispettando schemi di rilevazione correttamente preordinate e di facile controllo da parte degli incaricati della revisione.

Tali adeguamenti incidono direttamente sull’intero sistema di monitoraggio oltre che ai fini della rilevazione tempestiva di eventuali segnali di difficoltà, impedimento o crisi, consentendo l’adozione di opportuni correttivi, senza dubbio fondamentali.

È richiesta inoltre una modalità di azione, che consenta una pianificazione efficace e una gestione proattiva delle problematiche aziendali, qundi atta ad intervenire con azioni mirate, soprattutto adeguate al caso.

Revisioni normative

Le ultime disposizioni hanno aggiornano il Codice civile all’art. 2086 ed il Codice della crisi all’art. 3, introducendo nuovi obblighi per l’imprenditore, operante sia in forma individuale che collettiva, ovvero in forma societaria.

I segnali di allarme esplicitamente “codificati” includono ad esempio, debiti e tipologie di debiti, già scaduti e difficoltà palesi nel dimensionamento dei flussi di cassa inadeguati.

Particolari riferimenti sono in ordine ai debiti derivanti dalle esposizioni verso le istituzioni fiscali.

Orientamenti in giurisprudenza

E’ opportuno sottolineare che alcuni tribunali come Milano, Roma e Cagliari, hanno già fornito interpretazioni sull’applicazione del nuovo sistema normativo, a questi ne seguiranno altri, specialmente nei casi di vacatio legis che si vengono a creare su aspetti normativi di così grande rilievo, per una materia coì complessa.

A fronte degli orientamenti giurisprudenziali, si potrà effettivamente valutare la linea interpretativa sull’attribuzione di certi livelli di responsabilità crescente o limitata, a carico di tutti i soggetti, con particolare riferimento agli organi societari, oltre che del management coinvolto in tali procedimenti.

Considerazioni identitarie e culturali

Per esperienza riscontrata sul campo, si evidenzia un tipico ritardo culturale nelle PMI italiane nell’adottare una visione strutturata dell’impresa, normalmente e troppo spesso considerata un bene personale dell’imprenditore e/o del nucleo familiare che ne detiene la proprietà del capitale maggioritario, piuttosto che, un’entità avente una propria esistenza autonoma, con una propria soggettività nel mercato, esattamente come tutte le altre imprese, quindi indipendentemente dalla proprietà, l’esistere come un centro attivo di interessi convergenti di tanti soggetti diversi, quali altri investitori minoritari, dipendenti, clienti, fornitori, banche, enti previdenziali, fiscali, ecc.

Autovalutazioni opportune

In primo luogo, è opportuno valutare in maniera critica la propria organizzazione, da parte dell’imprenditore e soprattutto del Presidente del C.d.A. e dell’Amministratore Delegato, anche in presenza di figure come l’Internal Auditor, il Revisore Legale, il Collegio Sindacale, se manca un’adeguatezza organizzativa, formalizzata, sicuramente ci saranno altre carenze e dei rischi latenti.

Strumenti di autoanalisi preventiva in materia di crisi d’impresa

Ai fini di rilevamento del livello degli indici, previsti dalla normativa per la prevenzione della crisi d’impresa, è stato predisposto da Unioncamere – Infocamere, una apposita sezione per offrire un modello di test per realizzare una autovalutazione dello status quo della propria impresa. si tratta di un file excel da compilare con specifici dati, inoltre nella stessa pagina, sono presenti le istruzioni di compilazione per il modello in questione.

Conclusioni

Sottovalutare certi aspetti, rischia di vanificare tutto ciò che di buono si è costruito in anni, magari decenni o molto di più, ma soprattutto si espongono imprenditori, top manager, executive manager e organi di controllo a rischi esponenziali, per i quali, la portata degli effetti negativi potrebbe non avere nessuna proporzionalità e comunque rimanere latente negli anni a venire.

Noi possiamo apportare tutto il know-how necessario per analizzare, valutare e ridefinire l’adeguatezza di tutti gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, ma soprattutto siamo in grado di armonizzarli tra tutti gli organi societari, manager e dipendenti, in modo assolutamente efficace, tramutando ciò che è un costo in un investimento di sicuro valore.

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